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Nel diritto italiano i contratti di lavoro sono disciplinati da una serie di norme che noi conosciamo sotto la dicitura di CCNL: contratti collettivi nazionali di lavoro. Ma siamo davvero sicuri di sapere bene come funzionano?
Quotidianamente ne sentiamo parlare, ma c’è ancora molta confusione in materia. Nell’articolo di oggi cercheremo di mettere a posto le cose, e capire davvero come sono organizzati i CCNL e a cosa servono.
Iniziamo dal principio: cosa sono i CCNL?
Ogni volta che firmiamo un contratto di lavoro, sia esso di natura dipendente a livello nazionale sia di lavoro autonomo, sappiamo che andiamo incontro a una serie di doveri ma anche di diritti.
L’equilibrio fra le due parti è garantito a monte da accordi specifici presi dalle organizzazioni rappresentative dei diritti dei lavoratori (meglio conosciuti come sindacati) e i datori di lavoro. Tali accordi specifici sono messi su carta e conservati nell’archivio nazionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Per dirla in soldoni: i contratti collettivi nazionali di lavoro regolamentano il lavoro pubblico e privato attraverso accordi con i rispettivi sindacati.
Quando sono nati i CCNL ?
Viviamo in un’epoca in cui diamo molte cose per scontate ma i contratti collettivi di lavoro non seno sempre esistiti.
Infatti si parla per la prima volta CCNL durante il ventennio fascista come strumento progressista per mettere fine a quel problema spinosissimo che in storia si chiama lotta di classe.
Magari molti di voi staranno pensando come sia possibile che alla base di un ordinamento che, tutto sommato, si preoccupa di tutelare gli interessi dei lavoratori sia nato in un periodo storico così controverso e sicuramente non particolarmente incline a concedere libertà.
Ok, non scendiamo troppo nel merito della ricerca storica, ma un minimo di contesto ci vuole!
E allora teniamo a mente che si parla di un ordinamento da ascrivere sempre nell’ambito dell’ideologia dominante all’epoca del ventennio fascista in materia di lavoro e conseguentemente quale fosse il ruolo del sindacalismo, che vi garantiamo, faceva più rima con il corporativismo e senza alcuna capacità di negoziazione.
Le cose poi si sono evolute nel tempo, e da una metodologia volta prevalentemente a politicizzare il lavoro, piuttosto che tutelarlo, in quanto il sindacalismo esisteva quasi come una sorta di specchietto per le allodole, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno assunto poi un volto più moderno.
Per concludere, dunque, questo piccolo siparietto di storia del lavoro diciamo solo che nel corso della storia sono intervenuti altri fattori a cambiare le carte in tavola, e ancora adesso le cose sono work in progress.
Come sono strutturati i CCNL?
Abbiamo visto da dove vengono; vediamo adesso di cosa sono fatti! O meglio, come sono strutturati i contratti collettivi nazionali di lavoro?
I CCNL constano di due parti:
Una prima parte contenente l’aspetto normativo: tutto ciò che riguarda la giusta retribuzione spettante al lavoratore in base alla mansione svolta;
- quali sono gli orari massimi entro cui non è più legale tenere un lavoratore in loco;
- come si organizzano le ferie;
- la gestione degli straordinari (sia in relazione al quantitativo di orario che di retribuzione) ecc..
Una seconda parte obbligatoria che regola i rapporti fra le parti (datori di lavoro e sindacati) nel tempo. E in particolare in merito alla questione temporale. In genere un CCNL dura 4 anni in totale, ma specificamente la parte relativa alla retribuzione necessita di un aggiornamento ogni 2 anni.
Come funziona il rinnovamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro?
Allo scadere del contratto, quest’ultimo non ha più valore – e grazie, aggiungereste. Almeno 3 mesi prima della scadenza si avviano perciò le pratiche di rinnovo che funzionano più o meno così: le parti in causa stilano una serie di rivendicazioni che saranno poi discusse e, se non saranno approvate oltre la scadenza del contratto, ai lavoratori spetta la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale secondo l’articolo 47 bis del D.lgs. 165/01.
Siccome la legge vuole che il lavoratore non possa lavorare senza contratto, in attesa del suo rinnovo potrà percepire una retribuzione (come fosse una sorta di risarcimento) e che anticiperà i benefici di cui godrà appena avrà avuto fra le sue mani il contratto di lavoro rinnovato.
Ma di quanto stiamo parlando nel concreto?
In base alla scorsa legge di bilancio, i numeri erano questi:
- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019;
- 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019.
Per farci due conti più sostanziosi, diciamo che la retribuzione da indennità contrattuale si calcola sullo stipendio medio annuo.Naturalmente, l’indennità di vacanza contrattuale non è sempiterna; qualora le parti non riuscissero a giungere ad un accordo soddisfacente, interviene il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si assume l’onere di decidere le sorti del contratto attraverso strumenti giuridici conosciuti sotto il nome di lodi governativi, ponendo così fine ad ogni discussione.